top of page

Italian BACB linee guida

link: http://www.bacb.com/Downloadfiles/Italian%20BACB%20Guidelines.pdf 

 

BEHAVIOR ANALYST CERTIFICATION BOARD

 

Linee guida per la condotta responsabile degli analisti del comportamento

Riviste nel Luglio 2010 in ottemperanza con la 4a edizione della task list degli analisti del comportamento

Traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, BCBA ultima revisione maggio 2013

Copyright © 2012 by the Behavior Analyst Certification Board,® Inc. (“BACB®”). Electronic and/or paper copies of part or all of thiswork may be made for personal, educational, or policymaking purposes, provided such copies are not made or distributed for profitor commercial advantage. All copies, unless made for regulatory or licensure purposes, must include this notice on the first page.Abstracting with proper credit is permitted, so long as the credit reads “Copyright © 2012 by the Behavior Analyst CertificationBoard,® Inc. (“BACB®”), all rights reserved.”

INTRODUZIONE

Le sezioni dell’esame di certificazione BACB relative ai comportamenti etici e professionali si fondano sulleseguenti linee guida. Queste ultime si riferiscono sia alle qualifiche etiche e professionali specifiche deglianalisti del comportamento certificati sia alle interazioni tra gli analisti del comportamento e i loro pazientie la società in generale. Alle linee guida possono fare riferimento i professionisti, chi lavora in servizi basatisull’analisi applicata del comportamento e gli utenti di tali servizi. Per indicazioni sulla condotta specifica diun analista del comportamento in particolare si può fare riferimento al BACB Professional Disciplinary andEthics Standards.

Il richiamo alle linee guida può essere parte dei reclami in merito a violazioni della sezione 6 dei BACBProfessional Disciplinary and Ethics Standards, mentre le linee guida non sono imposte separatamente dalBACB.

1.0 Condotta responsabile dell'analista del comportamento

L'analista del comportamento mantiene gli alti livelli di professionalità dell'organizzazione professionale.1.01 Utilizzo delle conoscenze scientifiche

L'analista del comportamento si avvale delle conoscenze scientifiche e delle esperienze professionali nelformulare giudizi scientifici o professionali, nel fornire servizi, prestazioni professionali o di insegnamento.

1.02 Competenza

  • a)  Gli analisti del comportamento forniscono servizi e conducono attività di insegnamento e ricercasolo nell'ambito delle proprie competenze, che sono fondate sul loro curriculum di studi, sulleesperienze condotte sotto supervisione e su una adeguata pratica professionale.

  • b)  Gli analisti del comportamento forniscono servizi, insegnano, o conducono ricerca in nuove aree ocon nuove tecniche solo dopo aver studiato e ricevuto un adeguato training e supervisione da partedi figure competenti in tali aree o tecniche.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 1

 

 

1.03 Sviluppo professionale

 

Gli analisti del comportamento che compiono valutazioni, terapie, ricerche, consulenze organizzative o altreattività professionali mantengono un adeguato aggiornamento su informazioni scientifiche e professionaliaggiornate nei loro settori di attività e, al fine di mantenere tale competenza, leggono con regolarità laletteratura relativa, frequentano conferenze e convegni, partecipando a laboratori e/o ottenendo lacertificazione del BACB.

1.04 Integrità

  • a)  Gli analisti del comportamento sono sinceri ed onesti. L'analista del comportamento rispetta gliobblighi e i doveri professionali lavorando al meglio ed evitando di prendere impegni professionaliche non può mantenere.

  • b)  Il comportamento dell'analista del comportamento si adegua ai codici morali e legali della comunitàsociale e professionale di cui è membro.

  • c)  L'attività dell'analista del comportamento rientra nelle linee guida solo se fa parte delle funzionilavorative o se ha in se stessa natura analitico comportamentale.

  • d)  Se le responsabilità etiche dell'analista del comportamento sono in contrasto con la legge, l'analistadel comportamento rende noti i propri obblighi nei confronti delle linee guida e agisce al fine dirisolvere, in maniera responsabile secondo i dettami della legge, tale conflitto.

1.05 Relazioni professionali e scientifiche

  • a)  Gli analisti del comportamento forniscono servizi diagnostici, terapeutici, di insegnamento, ricerca,supervisione, consulenze o altri servizi di analisi del comportamento solo nel contesto di unrapporto professionale o scientifico definito e retribuito.

  • b)  Quando gli analisti del comportamento forniscono servizi diagnostici, terapeutici, di insegnamento,ricerca, supervisione, consulenze o altri servizi di analisi del comportamento ad individui, a gruppi oorganizzazioni, usano un linguaggio pienamente comprensibile da parte dei destinatari di taliservizi. Prima di prestare il servizio richiesto, gli analisti del comportamento forniscono tutte lenecessarie informazioni circa la natura di tali servizi, ciò accade anche successivamente in relazionealle informazioni relative ai risultati e alle conclusioni.

  • c)  Se differenze di età, genere, razza, etnia, origine nazionale, religione, orientamento sessuale,disabilità, lingua o status socioeconomico influiscono significativamente sul lavoro dell’analista delcomportamento nei confronti di particolari individui o gruppi, questi acquisirà tramite formazione,esperienza, consulenza o supervisione la competenza necessaria per rendere i suoi servizi o riferiràil suo cliente.ad altri.

  • d)  Nelle attività collegate al lavoro, gli analisti del comportamento non discriminano in alcun modoindividui o gruppi sulla base di età, genere, razza, etnia, origine nazionale, religione, orientamentosessuale, disabilità, status socioeconomico o qualsiasi altra caratteristica.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 2

 

 

  • e)  Gli analisti del comportamento non adottano consapevolmente comportamenti che potrebberoinfastidire o umiliare le persone con cui interagiscono durante il loro lavoro in relazione all'età, algenere, razza, etnia, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, disabilità, lingua o statosocioeconomico in osservanza a quanto stabilito dalla legge.

  • f)  Gli analisti del comportamento riconoscono che i loro problemi e conflitti personali possonointerferire con la loro efficacia. Gli analisti del comportamento evitano di fornire servizi nel caso incui le circostanze personali potrebbero compromettere la qualità del loro lavoro.

1.06 Relazioni duplici e conflitti d'interesse

  • a)  In molte comunità e situazioni, può accadere che gli analisti del comportamento non possanoragionevolmente evitare contatti sociali o altri contatti non professionali con persone quali clienti,studenti, supervisionati e partecipanti a ricerche. Gli analisti del comportamento devono esseresempre consapevoli dei potenziali effetti dannosi di altri contatti sul loro lavoro e sulle persone conle quali hanno a che fare.

  • b)  L'analista del comportamento evita di iniziare o di promettere una relazione personale, scientifica,professionale, finanziaria o altro se si presenta la possibilità che tale relazione danneggi l'obiettivitàdi giudizio dell'analista o interferisca in altro modo con la sua capacità di portare a termine comedovuto i propri compiti di analista del comportamento o se valuta che questa relazione potrebbedanneggiare o sfruttare la controparte.

  • c)  Se l'analista del comportamento vede che, per ragioni impreviste, si è instaurata una duplicerelazione potenzialmente dannosa (per es. quando ci sia la ragionevole possibilità di conflitto diinteressi o di una influenza indebita) l'analista del comportamento cerca di risolvere la questionenel miglior interesse della persona coinvolta e il più possibile in ottemperanza di quanto stabilitodalle linee guida.

1.07 Relazioni di sfruttamento

  • a)  Gli analisti del comportamento non si approfittano delle persone su cui esercitano un ruolo diautorità in quanto supervisori, docenti o altro, quali possono essere studenti, supervisionati,dipendenti, partecipanti a ricerche e clienti.

  • b)  Gli analisti del comportamento non intrattengono relazioni sessuali con clienti, studenti osupervisionati in addestramento sui quali abbiano un'autorità di giudizio o diretta, poiché talirelazioni facilmente ostacolano l'obbiettività di giudizio o diventano strumenti di sfruttamento.

  • c)  Gli analisti del comportamento devono astenersi da qualsiasi forma di baratto nei confronti deiclienti, perché ciò è spesso (1) clinicamente controindicato e suscettibile di creare (2) un rapportodi sfruttamento.

2.0 Responsabilità dell'analista del comportamento nei confronti dei cliente

L'analista del comportamento ha la responsabilità di operare nel miglior interesse dei suoi clienti.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 3

 

 

2.01 Definizione di cliente

 

Il termine cliente qui impiegato è genericamente applicabile a tutti coloro ai quali l'analista fornisca i suoiservizi, siano essi individui (destinatario del servizio), genitore o tutore del destinatario, un rappresentanteistituzionale, un ente pubblico o privato, una ditta o una associazione.

2.02 Accettazione dei clienti

L'analista del comportamento accetta come clienti solo quegli individui o enti ( agenzie, ditte etc ) i cuiproblemi di comportamento o servizi richiesti sono adatti alla preparazione e all'esperienza dell'analistastesso. In caso contrario, l'analista del comportamento deve agire sotto la supervisione o la consulenza diun analista le cui credenziali consentano di affrontare quei problemi o offrire tali servizi comportamentali.

2.03 Responsabilità

L'analista del comportamento è titolare di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate ai servizicomportamentali.

2.04 Consulenza

  • a)  Gli analisti del comportamento si avvalgono di consulenze o referenti individuati sulla base delmiglior interesse del cliente, previo il dovuto consenso e nel rispetto di altre considerazioni ivicomprese le leggi e gli obblighi contrattuali relativi.

  • b)  Quando opportuno e professionalmente appropriato, gli analisti del comportamento collaboranocon altri professionisti al fine di assistere i clienti in maniera efficace ed adeguata. Gli analisti delcomportamento riconoscono che le altre professioni hanno codici etici che possono differire dallepresenti linee guida per quanto concerne le loro specifiche esigenze.

2.05 Richieste di servizi per conto terzi

  • a)  Quando un analista del comportamento accetta di prestare servizi ad una persona o ad un ente surichiesta di terzi, l'analista del comportamento chiarisce fin dall'inizio la natura della sua relazionecon ciascuna delle parti. Tale chiarimento comprende il ruolo dell'analista del comportamento(nella sua qualità di terapista, consulente organizzativo o testimone esperto ), il probabile uso deiservizi forniti o delle informazioni ricavate nonché il fatto che ci possano essere dei limiti allariservatezza.

  • b)  Se ci sono rischi prevedibili che l'analista del comportamento possa essere chiamato a svolgereruoli conflittuali derivanti dal coinvolgimento di terzi, l'analista del comportamento chiarisce lanatura e l'ambito delle proprie responsabilità , tiene tutte le parti informate sugli sviluppi e risolvela situazione secondo quanto previsto da queste linee guida.

2.06 Diritti e prerogative dei clienti

  • a)  L'analista del comportamento difende i diritti individuali secondo quanto sancito dalla legge.

  • b)  Il cliente che ne faccia richiesta deve ricevere un elenco preciso ed aggiornato delle credenzialidell'analista del comportamento.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 4

 

 

c) La registrazione elettronica delle interviste e delle sessioni di servizi deve essere espressamenteautorizzata dal cliente e da tutto il personale coinvolto in tutti gli altri ambienti. Il consenso per usidiversi deve essere ottenuto in maniera specifica e separata.

  • d)  I clienti devono essere informati dei loro diritti e delle procedure da seguire in caso di reclamirelativi alla condotta professionale dell'analista del comportamento.

  • e)  L'analista del comportamento adempie a tutte le misure richieste per la verifica della sua posizionepenale.

2.07 Garanzie di riservatezza

  • a)  Gli analisti del comportamento hanno l'obbligo primario di rispettare, prendendo tutte leragionevoli precauzioni, la riservatezza di coloro con i quali lavorano o hanno rapporti diconsulenza, riconoscendo che la riservatezza può essere garantita per legge, da regole istituzionalio da relazioni professionali o scientifiche.

  • b)  I clienti hanno diritto alla riservatezza. A meno che non sia possibile o sia controindicato, ladiscussione sulla riservatezza avviene all'inizio del rapporto e in seguito via via che se ne presenti lanecessità a causa di nuove circostanze.

  • c)  Al fine di ridurre al minimo le intrusioni nella privacy, gli analisti del comportamento utilizzano solole informazioni pertinenti allo scopo per il quale vengono date sotto forma di comunicazioni scritte,orali, consulenze ecc

  • d)  Gli analisti del comportamento discutono informazioni confidenziali ricavate da rapporti clinici o diconsulenza, da giudizi relativi a pazienti, clienti individuali o di organizzazioni, studenti, ricercatori,supervisionati e dipendenti solo per scopi scientifici o professionali e solo con persone chiaramentecoinvolte in tali problematiche.

2.08 Conservazione dei documenti

Gli analisti del comportamento rispettano le regole della riservatezza nel redigere, conservare, consultare,trasferire ed eliminare i documenti sotto il loro controllo, sia scritti che in forma elettronica o altro. Glianalisti del comportamento conservano ed eliminano i documenti secondo quanto stabilito dalla legge odai regolamenti relativi e dalla politica aziendale, nel rispetto dei requisiti esposti in queste linee guida.

2.09 Divulgazione

a) Gli analisti del comportamento divulgano informazioni confidenziali senza il consensodell'interessato solo se richiesto o consentito dalla legge per un valido scopo come (1) fornireservizi professionali necessari alla persona o al cliente dell'organizzazione, (2) ottenere consulenzeprofessionali adeguate, (3) proteggere il cliente o altri da eventuali danni o (4) ottenere ilpagamento delle proprie competenze, nel qual caso la divulgazione si limiterà al minimo necessarioper raggiungere lo scopo.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 5

 

 

b) Gli analisti del comportamento possono anche divulgare informazioni confidenziali con il dovutoconsenso della persona o del cliente dell'organizzazione (o di altra persona legalmente autorizzataad agire per conto del cliente) salvo diverse disposizioni di legge.

2.10 Efficacia del trattamento

  • a)  L'analista del comportamento ha sempre la responsabilità di raccomandare le procedure ditrattamento più efficaci. Tali procedure scientificamente supportate devono essere efficaci perchéconvalidate dai benefici a breve e lungo termine ottenuti a favore dei clienti e della società.

  • b)  I clienti hanno diritto a trattamenti efficaci ( per es fondati sulla letteratura di ricerca e adattati alleesigenze di ciascun cliente).

  • c)  Gli analisti del comportamento sono responsabili dell'esame e della valutazione degli effettiprobabili di tutti i trattamenti alternativi, compresi quelli forniti da altre discipline e l'assenza ditrattamento.

  • d)  Quando si è adottato più di un trattamento scientificamente supportato, si possono considerarealtri fattori addizionali nella selezione degli interventi comprese, ma non solo, l'efficienza e ilrapporto costo/efficacia, i rischi e gli effetti collaterali degli interventi, la preferenza del cliente ,l'esperienza e la preparazione del professionista.

2.11 Documentazione professionale e lavori scientifici

  • a)  Gli analisti del comportamento documentano adeguatamente i loro lavori professionali o scientificiper facilitare la successiva fornitura di servizi propri o di altri professionisti, al fine di garantirne laresponsabilità e rispondere agli altri requisiti imposti dalle istituzioni o dalla legge.

  • b)  Quando gli analisti del comportamento hanno ragione di credere che la documentazione dei loroservizi professionali verrà utilizzata in procedimenti legali in cui siano coinvolti i destinatari o ipartecipanti al loro lavoro, essi hanno la responsabilità di redigere e conservare unadocumentazione che, nei particolari e nella forma, possa essere all'altezza di un esame in sedegiudicante.

  • c)  Gli analisti del comportamento ottengono e documentano (1) l'approvazione da parte dell'IRB(Institutional Review Board) e/o del comitato etico locale (Human Research Committee Approval)e/o (2) la conferma della conformità ai requisiti istituzionali nel caso in cui i dati raccolti durante iloro servizi professionali vengano proposti alle conferenze e per l'inserimento in riviste peer review

2.12 Documenti e dati

Gli analisti del comportamento redigono, conservano, distribuiscono ed eliminano i documenti e i datirelativi alle loro ricerche, attività lavorative ed altro in ottemperanza delle leggi o regolamenti e politicheaziendali in modo da rispettare i requisiti esposti in queste linee guida.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 6

 

 

2.13 Parcelle, accordi finanziari e termini di consulenza

 

  • a)  Al più presto possibile, in un rapporto professionale o scientifico, l'analista del comportamento e ilcliente o chi è destinatario dei servizi di analisi comportamentale raggiungono un accordo in cuisono specificati il compenso e le modalità di fatturazione.

  • b)  Le parcelle degli analisti del comportamento sono consone ai dettami di legge e gli analisti delcomportamento non emettono parcelle non veritiere. Se si prevedono limiti dovuti alla scarsità difinanziamenti se ne discute il prima possibile col paziente , cliente o altro destinatario del servizio.

  • c)  Prima dell'inizio della fornitura dei servizi l'analista del comportamento elencherà per iscritto itermini della consulenza con riferimento agli specifici requisiti della consulenza e alle responsabilitàdi tutte le parti (contratto o dichiarazione di servizi professionali).

2.14 Accuratezza delle relazioni presentate a chi paga i servizi

Gli analisti del comportamento elencano con precisione la natura della ricerca o del servizio forniti, leparcelle o le spese e, ove possibile, l 'identità del fornitore, i dati ottenuti e altri dati richiesti nelle relazioniindirizzate a chi paga i servizi, i progetti o i piani di finanziamento.

2.15 Referenti e parcelle

Quando l'analista del comportamento paga, riceve pagamenti o divide parcelle con altri professionisti, in unrapporto che non è di datore di lavoro-dipendente, il nome del referente deve essere comunicato al cliente.

2.16 Interruzione o termine dei servizi

  • a)  Gli analisti del comportamento compiono tutti gli sforzi ragionevoli per favorire l'assistenza nel casoin cui i servizi di analisi del comportamento vengano interrotti a causa di fattori quali la malattiadell'analista del comportamento, la morte incombente, l'indisponibilità o il trasferimento proprio odel cliente o limiti finanziari.

  • b)  Nell'iniziare un rapporto di lavoro o contrattuale, gli analisti del comportamento prevedonol'evento della risoluzione di responsabilità nella cura del cliente. Nel caso in cui tale rapportolavorativo o contrattuale si interrompa, privilegiano le esigenze del cliente.

  • c)  Gli analisti del comportamento non abbandonano i clienti. Gli analisti del comportamento pongonofine ad un rapporto professionale quando appare ragionevolmente chiaro che il cliente non ha piùbisogno del servizio, non ne trae beneficio o è danneggiato dal suo protrarsi.

  • d)  Prima dell'interruzione per qualsivoglia ragione, eccezion fatta dove sia impedito dalla condotta delcliente, l'analista del comportamento discute le opinioni e le esigenze del cliente, fornisce gliappropriati servizi prima dell’interruzione, suggerisce, se opportuno, fornitori alternativi ed adottatutte le misure ragionevoli per favorire il trasferimento di responsabilità ad un altro fornitore nelcaso in cui il cliente ne abbia immediata necessità.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 7

 

 

3.0 Valutazione del comportamento

 

Gli analisti che usano tecniche di valutazione comportamentali lo fanno per opportune ragioni alla lucedella ricerca. Gli analisti del comportamento raccomandano di ricorrere a consulenza medica se vi è unaragionevole possibilità che un comportamento riferito sia un effetto collaterale di un medicinale o di unacausa biologica.

  • 1)  Le valutazioni, raccomandazioni, relazioni e schede di valutazione degli analisti del comportamentosi basano su informazioni e tecniche capaci di fornire un adeguato supporto alle loro indicazioni.

  • 2)  Gli analisti del comportamento evitano di usare in maniera inappropriata tecniche di valutazione,interventi, risultati ed interpretazioni, adottando inoltre tutte le misure ragionevoli atte adimpedire ad altri l'uso distorto di tali informazioni.

  • 3)  Gli analisti del comportamento riconoscono che giudizi o previsioni sui singoli individui non possonoessere considerati certi in assoluto.

  • 4)  Gli analisti del comportamento non promuovono l'impiego delle tecniche di valutazionecomportamentale da parte di persone non qualificate, per es persone non soggette a supervisioneda parte di professionisti esperti e che non hanno dato prova di abilità di valutazione valide edaffidabili.

3.01 Consenso per la valutazione comportamentale

L'analista del comportamento deve ottenere, da parte del cliente o di chi per lui, il consenso scrittoall’implementazione delle procedure di valutazione comportamentale prima di darvi inizio. In questodocumento, la dicitura “rappresentante del cliente” si riferisce a chi di diritto è abilitato a prenderedecisioni per conto della persona o persone di cui si intende modificare il programma comportamentale.Sono esempi di rappresentanti del cliente i genitori di minori, gli assistenti alla persona, e i rappresentantilegalmente designati.

3.02 Valutazione funzionale

a) L'analista del comportamento esegue una valutazione funzionale, come qui di seguito definita, perfornire i dati necessari a sviluppare un efficace programma di cambiamento comportamentale.

b) La valutazione funzionale comprende una varietà di attività sistematiche di raccolta di informazionirelative a fattori che influenzano l’occorrenza di un comportamento (per es gli antecedenti, le conseguenze,i fattori contestuali o le motivazioni). che comprendono interviste, osservazione diretta e analisisperimentale.

3.03 Spiegazione dei risultati della valutazione

A meno che la natura del rapporto non sia chiaramente spiegata in anticipo alla persona soggetto dellavalutazione e non si preveda di escludere una spiegazione dei risultati (come nel caso di una consulenza daparte una organizzazione, di screening e valutazioni forensi), gli analisti del comportamento fanno sì che siagarantita una spiegazione dei risultati, usando un linguaggio che sia ragionevolmente comprensibile allapersona valutata o a chi altro sia autorizzato legalmente in sua vece. Gli analisti del comportamento

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 8

 

 

adottano ragionevoli misure al fine di garantire che vengano date adeguate spiegazioni dei risultati,indipendentemente dal fatto che l'interpretazione sia fatta dall'analista del comportamento, da assistenti oaltri.

3.04 Consenso del cliente sui documenti

L'analista del comportamento ottiene il consenso scritto del cliente, o di chi per lui, prima di ricevere daaltri o consegnare ad altri documenti relativi al cliente, compreso il supervisore clinico.

3.05 Descrizione degli obbiettivi del programma

L'analista del comportamento descrive per iscritto gli obbiettivi del programma di cambiamentocomportamentale al cliente o a chi per lui (vedi sotto) prima di dare l'avvio al programma. Inoltre, nei limitidel possibile, dovrebbe essere fatta un'analisi rischi-benefici sulle procedure da adottare per raggiungerel'obbiettivo.

4.0 L'analista del comportamento e il programma individuale di cambiamento del comportamento

L'analista del comportamento (a) redige programmi fondati sui principi dell'analisi comportamentalecompresa la valutazione degli effetti di altri metodi di intervento , (b) coinvolge il cliente o chi per lui nellaredazione di tali programmi, (c ) ottiene il consenso del cliente e ( d ) rispetta il diritto del cliente di porrefine ai servizi in qualsiasi momento.

4.01 Descrizione delle condizioni cui è subordinato il successo del programma

L'analista del comportamento descrive al cliente o a chi per lui le condizioni ambientali necessarie perl'efficacia del programma.

4.02 Condizioni ambientali che rendono impossibile l'attuazione del programma

Se le condizioni ambientali precludono l'attuazione del programma di analisi comportamentale, l'analistadel comportamento raccomanda di cercare altre forme di assistenza professionale (per es valutazioni,consulenze o interventi terapeutici da parte di altri professionisti).

4.03 Condizioni ambientali che ostacolano l'attuazione

Se le condizioni ambientali ostacolano l'attuazione del programma di analisi comportamentale, l'analistadel comportamento cerca di eliminare tali ostacoli o comunque li identifica per iscritto.

4.04 Approvazione degli interventi

L'analista del comportamento deve ottenere dal cliente o da chi per lui l'approvazione scritta delleprocedure comportamentali di intervento prima di procedere alla loro attuazione.

4.05 Rinforzo/Punizione

L'analista del comportamento raccomanda tutte le volte che ciò è possibile il ricorso al rinforzo piuttostoche alla punizione. Se le procedure di punizione sono necessarie, l'analista del comportamento includesempre nel programma procedure di rinforzo per comportamento alternativo.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 9

 

 

4.06 Esclusione di rinforzi dannosi

 

L'analista del comportamento evita il più possibile di usare come rinforzi potenziali cose che a lungotermine possano risultare dannose per la salute del cliente o del partecipante (quali ad es sigarette,zucchero o cibo ad alto contenuto di grassi) o che possono richiedere procedure di deprivazione troppomarcate per ottenere l'effetto motivazionale.

4.07 Raccolta dati in itinere

L'analista del comportamento raccoglie o chiede al cliente, a chi per lui o ad altri autorizzati, di raccogliere idati necessari a valutare i progressi compiuti nell'ambito del programma.

4.08 Modifiche del programma

L'analista del comportamento modifica il programma sulla base di dati.

4.09 Consenso alle modifiche del programma

L'analista del comportamento spiega al cliente o a chi per lui le modifiche da apportare al programma e leragioni di tali modifiche e ottiene il consenso al fine di attuarle.

4.10 Procedure di minima restrizione

L'analista del comportamento esamina e valuta la restrittività di interventi alternativi e raccomanda semprele procedure meno restrittive che abbiano maggiori probabilità di funzionare nel fronteggiare un problemacomportamentale.

4.11 Criteri di conclusione

L'analista del comportamento stabilisce criteri comprensibili ed obbiettivi (per es misurabili) per laconclusione del programma e li descrive al cliente o chi per lui.

4.12 Conclusione dei rapporti con il cliente

L'analista del comportamento mette fine al rapporto con il cliente quando i criteri stabiliti per laconclusione sono stati rispettati come nel caso in cui una serie di obbiettivi di intervento pianificati oriveduti siano stati raggiunti.

5.0 L'analista del comportamento in qualità di docente e/o supervisore

Gli analisti del comportamento delegano a dipendenti, assistenti ricercatori e alle persone che seguono insupervisione solo quelle responsabilità che tali persone sono verosimilmente in grado di assumersi consuccesso.

5.01 Programmi di insegnamento ed esperienze di lavoro in supervisione

Gli analisti del comportamento che sono responsabili di programmi educativi, formazione e attività disupervisione, cercano di assicurarsi che i programmi e le attività di supervisione :

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 10

 

 

  •  siano progettati in maniera competente

  •  forniscano adeguate esperienze

  •  rispondano ai requisiti richiesti al fine del rilascio di attestati, certificati o altri scopi previstidal programma o dal supervisore

    5.02 Limiti sul training

    Gli analisti del comportamento non insegnano l'uso di tecniche o procedure che richiedono addestramentospecializzato, licenze o attestati in altre discipline a chi è privo dei pre-requisiti in termini di insegnamento,titolo legale o attestato, eccezion fatta per le tecniche che possono essere usate nella valutazionecomportamentale degli effetti di vari trattamenti, interventi, terapie o metodi educativi.

    5.03 Obbiettivi dei corsi e delle supervisioni

    All'inizio di un corso o di una supervisione l'analista del comportamento fornisce una chiara descrizione(preferibilmente per iscritto) degli obbiettivi del corso o della supervisione.

    5.04 Descrizione dei requisiti del corso

    L'analista del comportamento fornisce una chiara descrizione di ciò che serve per il rapporto disupervisione o per il corso (per es pubblicazioni, esami, progetti, relazioni, piani di intervento, grafici edincontri di persona).

    5.05 Descrizione dei criteri di valutazione

    All'inizio di un corso o di un percorso di supervisione l'analista del comportamento fornisce una chiaradescrizione dei requisiti necessari per valutare lo studente o il soggetto in supervisione.

    5.06 Restituzione a Studenti/Soggetti in supervisione

    L'analista del comportamento fornisce un riscontro delle prestazioni dello studente o del soggetto insupervisione almeno una volta ogni due settimane o diversamente secondo quanto stabilito dal BACB

    5.07 Rinforzo a Studenti/Soggetti in supervisione

    L'analista del comportamento dà restituzioni allo studente o al soggetto di supervisione di modo che questipossa trarne il maggior vantaggio possibile.

    5.08 Rinforzi comportamentali per studenti e soggetti di supervisione

    L'analista del comportamento usa rinforzi positivi tutte le volte che il comportamento dello studente o delsoggetto in supervisione e le condizioni ambientali lo consentano.

    5.09 Utilizzo dei principi dell'analisi comportamentale nell'attività didattica

    L'analista del comportamento utilizza nell'attività didattica il maggior numero di principi dell'analisicomportamentale consentito dalle circostanze materiali, ambientali e accademiche.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 11

 

 

5.10 Requisiti richiesti ai soggetti alla supervisione

 

I requisiti richiesti dall'analista del comportamento al soggetto in supervisione devono far parte delrepertorio comportamentale di quest'ultimo. Qualora non fosse così, l'analista del comportamento cerca dimetterlo in condizione di poter acquisire il comportamento richiesto, suggerisce servizi di supporto o lifornisce consentendo così di raggiungere almeno risultati accettabili.

5.11 Training, supervisione , sicurezza

Gli analisti del comportamento forniscono formazione, supervisione e precauzioni relative alla sicurezzaadeguati ai loro dipendenti o soggetti di supervisione e provvedono a far sì che costoro svolgano i loroservizi in maniera responsabile, competente ed etica. Se le politiche istituzionali, le procedure o le pratichene impediscono l'adempimento, gli analisti del comportamento cercano di modificare il loro ruolo o dicorreggere la situazione ove possibile.

6.0 L'analista del comportamento e il posto di lavoro

L'analista del comportamento rispetta gli impegni di lavoro, opera nell'ambito della propria esperienza evaluta le interazioni con gli impiegati prima dell'intervento, mette a punto interventi a favore degliimpiegati e risolve i conflitti ispirandosi a queste linee-guida.

6.01 Impegni di lavoro

L'analista del comportamento rispetta gli impegni di lavoro assunti nei confronti dell'organizzazionecommittente.

6.02 Valutazione delle interazioni fra gli addetti

L'analista del comportamento valuta le interazioni comportamento/ambiente degli impiegati prima diredigere i programmi di analisi del comportamento.

6.03 Preparazione della consulenza

L'analista del comportamento realizza o valuta programmi di gestione del comportamento per i quali èstato adeguatamente preparato.

6.04 Interventi degli addetti

L'analista del comportamento mette a punto interventi a favore sia degli addetti sia della direzione.

6.05 Salute e benessere degli addetti

L'analista del comportamento mette a punto interventi che favoriscono la salute e il benessere degliimpiegati.

6.06 Conflitti con le organizzazioni

Se le richieste dell'organizzazione con la quale gli analisti del comportamento hanno a che fare sono incontrasto con quanto previsto da queste linee-guida, gli analisti del comportamento chiariscono la naturadel conflitto, rendono noto il loro impegno a rispettare quanto previsto dalle Linee-guida e, nei limiti del

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 12

 

 

possibile, cercano di risolvere il conflitto in modo da permettere la migliore corrispondenza con quantorichiesto dalle Linee-guida.

7.0 Responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti dei criteri dell'analisi delcomportamento

L'analista del comportamento ha la responsabilità di promuovere i valori dell'analisi del comportamento, didiffonderne la conoscenza, di essere informato sulle linee guida e di scoraggiare qualsiasi cattivarappresentazione da parte di persone prive dei necessari requisiti.

7.01 Affermazione dei principi

L'analista del comportamento sostiene e promuove i valori, l'etica, i principi e la missione dell'analisi delcomportamento in quanto disciplina. Si raccomanda caldamente la partecipazione ad organizzazioni dianalisi del comportamento a livello regionale, nazionale, o internazionale.

7.02 Diffusione dell'analisi del comportamento

L'analista del comportamento collabora alla diffusione dell'analisi del comportamento rendendonedisponibile al grande pubblico la metodologia.

7.03 Conoscenza delle Linee Guida

Gli analisti del comportamento hanno l'obbligo di conoscere le presenti linee guida , altri codici etici e laloro applicazione nel lavoro. L'ignoranza o l'uso distorto di un modello di condotta non costituisce di per séuna difesa dall'accusa di condotta non-etica.

7.04 Evitare fraintendimenti da parte di soggetti non certificati

Gli analisti del comportamento impediscono ai professionisti privi di certificato di far credere di esserne inpossesso.

8.0 Responsabilità dell'analista del comportamento nei confronti dei colleghi

Gli analisti del comportamento hanno l' obbligo di appurare e segnalare le violazioni etiche dei colleghi.

8.01 Violazioni etiche da parte di colleghi analisti del comportamento e non

Quando un analista del comportamento ritiene che ci possa essere stata una violazione etica da parte di uncollega analista del comportamento o di un altro professionista, cerca di chiarire la questione segnalandolaal responsabile, se una soluzione informale sembra appropriata e l'intervento non viola nessun diritto diriservatezza possibile. Se la soluzione risulta impossibile e l'analista del comportamento ritiene che sianoviolati i diritti del cliente, l'analista del comportamento può intraprendere altre iniziative atte a proteggereil cliente.

9.0 La responsabilità etica dell'analista del comportamento nei confronti della società

L'analista del comportamento promuove il benessere generale della società tramite l'applicazione deiprincipi del comportamento.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 13

 

 

9.01 Promozione nella società

 

L'analista del comportamento dovrebbe promuovere l'applicazione dei principi dell'analisi delcomportamento nella società illustrandone la relativa adozione dei principi del comportamento inalternativa ad altre procedure o metodi.

9.02 Ricerca scientifica

L'analista del comportamento dovrebbe promuovere l'analisi del comportamento nella sua qualità disettore legittimo della ricerca scientifica.

9.03 Dichiarazioni pubbliche

  • a)  Gli analisti del comportamento si richiamano a queste linee guida nelle pubbliche dichiarazionirelative ai loro servizi professionali, prodotti o pubblicazioni collegate al settore dell'analisi delcomportamento.

  • b)  Le dichiarazioni pubbliche comprendono, ma non si limitano a pubblicità a pagamento o gratuita,opuscoli e materiale stampato, manuali, dati personali o curriculum vitae, interviste o interventi suimedia, dichiarazioni con valore legale, conferenze e pubbliche presentazioni, materiale editoriale.

9.04 Dichiarazioni altrui

  • a)  Gli analisti del comportamento che utilizzano altre persone per fare o fornire pubblichedichiarazioni al fine di promuovere la loro carriera professionale, prodotti o altre attività, se neassumono la responsabilità professionale.

  • b)  Gli analisti del comportamento si impegnano a impedire che altri al di fuori del loro controllo (comedatori di lavoro, editori, sponsor, clienti di organizzazioni e rappresentanti della stampa o deimedia) facciano dichiarazioni ingannevoli relative alla professione o alle attività professionali oscientifiche degli analisti del comportamento.

  • c)  Se gli analisti del comportamento vengono a conoscenza di affermazioni ingannevoli fatte da altricirca il loro lavoro, compiono ogni ragionevole sforzo al fine di correggere tali affermazioni.

  • d)  Un annuncio pubblicitario a pagamento relativo alle attività di un analista del comportamento deveessere chiaramente identificabile come tale se non evidente dal contesto.

9.05 Evitare dichiarazioni false o ingannevoli

Gli analisti del comportamento non fanno dichiarazioni pubbliche che siano false, ingannevoli, fuorvianti ofraudolente né a causa del loro contenuto esplicito, implicito, o suggerito, né per quanto viene omesso,relativamente alle loro ricerche, ad attività professionali o altro ovvero al lavoro di persone odorganizzazioni a loro collegate. Gli analisti del comportamento vantano come credenziali del loro lavorocomportamentale solo i titoli ottenuti soprattutto od esclusivamente in merito all'analisi delcomportamento.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 14

 

 

9.06 Presentazioni sui media e servizi correlati emergenti

 

  • a)  Quando gli analisti del comportamento forniscono pareri o commenti tramite conferenzepubbliche, dimostrazioni, programmi radio o tv, nastri preregistrati, articoli stampati, materialespedito per posta o tramite altri media, essi prendono tutte le ragionevoli precauzioni perassicurarsi che 1) le affermazioni siano fondate sull'appropriata letteratura e condottaprofessionale prevista dall'analisi del comportamento, che 2 ) le affermazioni siano parimenticoerenti con le presenti linee guida e che 3 ) i destinatari delle informazioni non venganoincoraggiati ad inferire che sia stata instaurata con loro una relazione personale.

  • b)  Quando gli analisti del comportamento prestano i loro servizi, insegnano o svolgono lavori di ricercausando i media esistenti o emergenti (per esempio Internet, l'apprendimento elettronico, imultimedia interattivi) tengono conto di tutte le sfide etiche che l'uso di tali media comporta (peresempio la riservatezza, la fondatezza degli interventi, la raccolta dei dati in divenire e le modifichedi programma ) e compiono ogni possibile sforzo per conformarsi gli standard etici qui descritti.

9.07 Referenze

Gli analisti del comportamento non sollecitano referenze da parte dei clienti o pazienti o altri con i qualihanno in corso un rapporto perché a causa della loro particolare situazione costoro sono vulnerabili epotrebbero subire un'indebita pressione.

9.08 Sollecitazioni di persona

Gli analisti del comportamento non fanno, direttamente o tramite agenti, proposte individuali unilaterali dilavoro ad utenti effettivi o potenziali che, a causa della loro particolare situazione, sono suscettibili di subireun'indebita pressione, a meno che non si tratti di servizi collegati ad OBM (Organizational BehaviorManagement) o alla gestione dei risultati (Performance Management Services) che possano essere offertead enti giuridici senza tener conto della loro prevista posizione finanziaria.

10.0 L'analista del comportamento e la ricerca

Gli analisti del comportamento progettano, svolgono e relazionano attività di ricerca in accordo con glistandard riconosciuti di competenza scientifica e ricerca etica. Gli analisti del comportamento compionoattività di ricerca con partecipanti umani e non secondo quanto previsto dai Comitati e/o Enti istituzionaliinteressati (Human Research Committee, Institutional Review Board negli Stati Uniti).

  • a)  Gli analisti del comportamento progettano le loro ricerche in modo da ridurre al minimo lapossibilità che i risultati possano essere fuorvianti.

  • b)  Gli analisti del comportamento svolgono attività di ricerca con competenza e il dovuto riguardo perla dignità e il benessere dei partecipanti. Ricercatori ed assistenti hanno il permesso di svolgere soloi compiti per i quali sono adeguatamente preparati e sui quali hanno ricevuto un trainingappropriato.

  • c)  Gli analisti del comportamento sono responsabili della condotta etica della ricerca svolta da loro oda altri sotto la loro supervisione o controllo.

    ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 15

 

 

  • d)  Gli analisti del comportamento che svolgono ricerca applicata unitamente alla fornitura di serviziclinici o umani ottengono le revisioni esterne necessarie della ricerca clinica proposta edadempiono ai requisiti previsti sia per l'intervento sia per il coinvolgimento nella ricerca dei clienti-partecipanti.

  • e)  Nel progettare la ricerca gli analisti del comportamento ne considerano l'accettabilità etica secondole presenti linee guida. Se un aspetto etico non è chiaro, gli analisti del comportamento cercano dirisolvere il caso mediante un consulto con gli enti preposti (Institutional review boards), con icomitati a favore della tutela degli animali, con i colleghi o tramite altri meccanismi appropriati diintervento.

10.01 Scholarship e ricerca

  • a)  L'analista del comportamento impegnato nello studio e nella ricerca è guidato dalle convenzionidella scienza del comportamento che comprendono l’enfasi sul comportamento dell’individuo e sisforza di applicarne i principi nella vita professionale.

  • b)  Gli analisti del comportamento fanno tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare didanneggiare i propri clienti, partecipanti alla ricerca, studenti ed altri con i quali lavorano e perridurre al minimo i danni laddove sono prevedibili ed inevitabili. Si definiscono danni gli effettinegativi o collaterali dell'analisi del comportamento quando superano gli effetti positivi nel casospecifico e quando sono fisicamente o comportamentalmente osservabili in maniera diretta

  • c)  Siccome i giudizi e gli atti scientifici e professionali degli analisti del comportamento incidono sullevite degli altri, essi sono particolarmente attenti nei confronti dei fattori personali, finanziari,sociali, organizzativi o politici che possono portare ad un uso distorto della loro influenza.

  • d)  Gli analisti del comportamento non prendono parte ad attività in cui appare probabile che le loroabilità o dati possano essere usati impropriamente da altri, a meno che non siano possibilimeccanismi correttivi, quali ad esempio la revisione da parte di colleghi o professionisti esterni odindipendenti.

  • e)  Gli analisti del comportamento non esagerano nel vantare l'efficacia di particolari procedure odell'analisi del comportamento in generale.

  • f)  Se gli analisti del comportamento vengono a conoscenza di uso o rappresentazioni impropri deiprodotti del loro lavoro individuale, prendono tutte le misure ragionevoli e fattibili per correggere oridurre al minimo tali usi e rappresentazioni inappropriate.

10.02 Uso di informazioni confidenziali per scopi didattici o di insegnamento

a) Gli analisti del comportamento non rivelano nei loro scritti, conferenze o in altre occasioni tramite imedia, informazioni confidenziali e personali riguardanti i loro clienti o di organizzazioni, studentipartecipanti al lavoro di ricerca o altri destinatari dei loro servizi ottenute durante il loro lavoro, ameno che la persona o l'organizzazione non abbiano dato un consenso scritto o che non sussistanoaltri tipi di autorizzazione etica o legale che ne giustifichino la diffusione.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 16

 

 

b) In linea di massima, in tali presentazioni scientifiche e professionali, gli analisti del comportamentomascherano le informazioni confidenziali relative a persone od organizzazioni in maniera che nonsiano collegabili ai singoli individui e le discussioni relative non possano danneggiare i partecipantiidentificabili.

10.03 Conformità alle leggi e ai regolamenti

Gli analisti del comportamento pianificano e svolgono le loro attività di ricerca alla luce di tutte le leggi e iregolamenti applicabili, rispettando parimenti gli standard professionali relativi alla ricerca eparticolarmente quelli relativi alla ricerca su partecipanti umani e soggetti animali. Gli analisti delcomportamento si adeguano anche ad altri regolamenti e leggi relative a requisiti obbligatori dei report.

10.04 Consenso informato

  • a)  Gli analisti del comportamento informano i partecipanti della natura della ricerca in un linguaggioragionevolmente comprensibile; informano i partecipanti che questi ultimi sono liberi dipartecipare o meno o di ritirarsi dalla ricerca; spiegano le prevedibili conseguenze di tale rinuncia oritiro; informano i partecipanti dei fattori significativi che potrebbero influenzare la loro volontà dipartecipare (rischi, disagio, effetti negativi o limitazioni della riservatezza, fatta eccezione perquanto specificato al punto seguente 10.05); e spiegano eventuali altri aspetti che i futuripartecipanti desiderino chiarire.

  • b)  Nel caso di persone legalmente incapaci di dare un consenso informato, gli analisti delcomportamento 1) forniscono egualmente un'appropriata spiegazione 2) interrompono la ricercase la persona dà chiari segnali di non voler proseguire e 3) ottengono il necessario permesso dallapersona legalmente autorizzata, se questo tipo di consenso sostitutivo è consentito dalla legge.

10.05 Inganno nella ricerca

  • a)  Gli analisti del comportamento non svolgono uno studio che comporti l'inganno a meno che nonabbiano riscontrato che l'uso di tecniche mascherate è giustificato dal valore scientifico, educativoo applicativo che si prevede possa avere lo studio in questione e che non possano essere adottateprocedure alternative efficaci e non mascherate.

  • b)  Gli analisti del comportamento non ingannano mai i partecipanti alla ricerca in merito agli aspettisignificativi che potrebbero influenzare la loro volontà di partecipare quali rischi fisici, malessere oesperienze emotive spiacevoli.

  • c)  Qualsiasi altro inganno che faccia parte integrante del progetto e della realizzazione di unesperimento deve essere spiegato ai partecipanti al più presto possibile, preferibilmente al terminedella loro partecipazione, ma non dopo la conclusione della ricerca.

10.06 Informazioni sugli usi futuri

Gli analisti del comportamento informano i partecipanti alla ricerca della possibilità di condivisione ovverodell'uso futuro di dati personali identificabili della ricerca e della possibilità di ulteriori utilizzi futuri nonanticipati.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 17

 

 

10.07 Minimizzare le interferenze

 

Nello svolgimento della ricerca, gli analisti del comportamento interferiscono con i partecipanti ol'ambiente in cui vengono raccolti i dati solo in una maniera che sia giustificata da un appropriatoprogramma di ricerca e che rispetti il ruolo degli analisti del comportamento nella loro qualità di ricercatoriscientifici.

10.08 Impegni nei confronti dei partecipanti alla ricerca

Gli analisti del comportamento prendono tutte le misure ragionevoli necessarie per onorare tutti gliimpegni presi nei confronti dei partecipanti alla ricerca.

10.09 Garanzia dell'anonimato dei partecipanti

L'analista del comportamento garantisce l'anonimato del partecipante nella presentazione della ricerca, ameno che non vi rinunci specificatamente l'interessato o chi per lui.

10.10 Ritiro dalla ricerca

L'analista del comportamento informa il partecipante che il ritiro dalla ricerca può avvenire in qualunquemomento senza penalità, salvo diverse disposizioni previste in anticipo, come nel caso di retribuzionicondizionate al completamento di un progetto.

10.11 Debriefing

L'analista del comportamento informa il partecipante che, alla conclusione del suo coinvolgimento nellaricerca, avrà luogo un incontro conclusivo di restituzione.

10.12 Domande

L'analista del comportamento risponde a tutte le domande del partecipante in merito alla sua capacità disvolgere la ricerca.

10.13 Consenso scritto

L'analista del comportamento deve ottenere dal partecipante o da chi per esso, il consenso scritto primadell'inizio della ricerca.

10.14 Extra credit

Se l'analista del comportamento arruola partecipanti dalle classi e se questi ricevono crediti extra per lapartecipazione alla ricerca, gli studenti che non partecipano devono avere la possibilità di svolgere attivitàalternative che comportino l’acquisizione di crediti paragonabili.

10.15 Partecipanti a pagamento

L'analista del comportamento che paga i partecipanti per il loro coinvolgimento nella ricerca o usa il denarocome rinforzo deve ottenere l'approvazione dall'Institutional Review Board o dal Human Rights Committee(o comunque dagli enti preposti) e conformarsi a qualsivoglia requisito prescritto nel corso dell'approvazione.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 18

 

 

10.16 Trattenere il pagamento

 

L'analista del comportamento che conserva parte del denaro guadagnato dal partecipante fino alcompletamento del suo coinvolgimento nella ricerca deve informarne il partecipante prima dell'iniziodell’esperimento.

10.17 Finanziamenti

L'analista del comportamento che lavora sulla base di finanziamenti gestiti da comitati di revisione evita disvolgere qualsiasi ricerca descritta nelle proposte di finanziamento che ha personalmente preso in esame,fatta eccezione per replicazioni che diano pieno credito ai precedenti ricercatori.

10.18 Ricerca su animali

Gli analisti del comportamento che svolgono ricerche che coinvolgono animali, li trattano con umanità e siattengono alle leggi nazionali in materia.

10.19 Accuratezza dei dati

Gli analisti del comportamento non inventano dati né falsificano i risultati delle loro pubblicazioni. Se glianalisti del comportamento scoprono errori significativi nei propri dati pubblicati, prendono tutte le misureragionevoli al fine di correggere tali errori in tutte le maniere appropriate possibili (rettifiche, errata corrige,ritrattazioni etc.).

10.20 Diritti d' autore e scoperte

Gli analisti del comportamento non presentano parti o elementi del lavoro di un'altra persona come proprinemmeno in citazioni occasionali e non omettono dati che potrebbero influenzare le interpretazioni altruidel loro lavoro o dell'analisi del comportamento in generale.

10.21 Riconoscere i contributi

Nel presentare le sue ricerche l’analista del comportamento riconosce i contributi altrui alla conduzionedella ricerca includendoli come co-autori o riportando il loro contributo con una nota a piè di pagina.

10.22 Primo autore e altri crediti di pubblicazione

L’ordine degli autori e gli altri crediti di pubblicazione riflettono con accuratezza i rispettivi contributi dellepersone coinvolte, non il loro stato accademico. Il fatto di ricoprire una carica istituzionale, come adesempio quella di direttore di dipartimento, non giustifica in sé e per sé il ruolo di autore.

Contributi minori alla ricerca o alla stesura dell’articolo sono riconosciuti in modo appropriato tramite unanota a piè di pagina o nell’introduzione. Inoltre queste linee guida riconoscono e sostengono leraccomandazioni etiche sulla pubblicazione scientifica riportate nel codice etico dell’ AmericanPsychological Association.

ETHICAL GUIDELINES BACB 2010 traduzione non ufficiale a cura di Elena Clò, 2013

 

Pag. 19

 

 

10.23 Pubblicazione dei dati

 

Gli analisti del comportamento non pubblicano come originali dei dati che sono già stati pubblicati.Questo non impedisce che vengano pubblicati nuovamente se accompagnati da un adeguatoriconoscimento.

10.24 Trattenere i dati

Dopo la pubblicazione dei dati della ricerca l’analista del comportamento non rifiuta di consegnarei dati su cui si basano le sue conclusioni ai colleghi competenti che cerchino di verificare la soliditàdelle sue affermazioni tramite una seconda analisi e che vogliano utilizzarli per questo unicoscopo, a patto che la riservatezza dei partecipanti possa essere tutelata e se diritti legali relativialla proprietà non precludono la loro diffusione. 

bottom of page