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Statuto

– Costituzione

E’ costituita l’Associazione No Profit denominata “Associazione Insegnare ad Imparare”: L’Associazione ha sede in Marano di Napoli alla Via Cinque Cercole, 37, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L’Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L’Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all’estero. L’Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

 

– Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

 

– Domande di ammissione e categorie dei soci

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l’associazione e danno impulso alle attività sociali;Sono soci ordinari tutti coloro che, previa iscrizione all’associazione, partecipano assiduamente alle attività sociali;Hanno diritto ad acquisire la qualità di soci ordinari dell’associazione sia le persone fisiche che enti e/o associazioni.Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo.L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:Maggiore etàAssenza di condanne penali per delitti dolosi;Benestare del Consiglio Direttivo;Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

 

– Diritti e doveri dei soci

 

Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali,L’elettorato attivo e passivo e il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione spettano esclusivamente ai Soci Fondatori.La qualifica di socio (sia fondatore che ordinario) dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.La partecipazione alla vita associativa comporta l’assidua frequentazione dell’associazione ed è incompatibile con un impegno meramente temporaneoLa qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.I soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

I soci sono pertanto tenuti al pagamento delle quote associative come di seguito specificate: a) Quota d'iscrizione; b) Quote di partecipazione annuali; c) Eventuali quote periodiche di partecipazione alle attività associative; d) Eventuali quote una tantum per attività specifiche.

 

– Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:dimissione volontaria;mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.Per decesso.Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.L’associato radiato non può essere più ammesso.L’associato dimissionario può essere riammesso.

 

– Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:L’Assemblea;Il Presidente;Il Consiglio Direttivo.Il Collegio dei Revisori Contabili, nei casi stabiliti dall’art. 21 del presente statuto.Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro. 

 

– Assemblea

L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Componenti dell'Assemblea è esclusiva dei Soci Fondatori. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

– Compiti dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà di regola entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11:Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28.L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

 

 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci fondatori in regola con il versamento della quota sociale;Il socio fondatore ha diritto a un voto;Ogni socio fondatore può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

 

– Convocazione

La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci fondatori che potranno proporne l’ordine del giorno.In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

 

– Validità assembleare

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.

 

– Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo pattuizioni interne sulla base delle reali mansioni coperte specificatamente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Per il primo

quadriennio il Consiglio Direttivo è formato dai soli soci fondatori, previo allargamento della compagine consiliare, deliberato dal Consiglio stesso;In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

 

– Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:deliberare sulle domande di ammissione dei soci;redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;promuovere l’allestimento di attività ricreative, previamente approvate dall’assemblea;provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.determinare l’importo delle varie quote associative di cui all'art. 5 comma 6), fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.adottare i provvedimenti di radiazione;curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;attuare le finalità previste dallo statuto.

 

– Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

 

– Dimissioni

Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

 

– Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

 

– Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

– Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

– Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:Coloro che non siano maggiorenni;Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

 

– Il Collegio dei Revisori Contabili

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo

 

– Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di costituzione dell'Associazione in corso d'anno, il primo esercizio di apre alla data di costituzione e termina al 31.12 dello stesso anno solare.

 

– Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

a) al fondo comune;

b) per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

– Patrimonio ed Entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci;

- dai contributi degli associati;

- dai contributi di enti ed associazioni;

- da eventuali contributi pubblici o privati;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;

- da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;

- dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

 

– Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

– Trasformazione

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

 

– Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Come altresì previsto all'art. 12 comma 4).

 

– Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali od altre associazioni, sentito l’eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori. Per la destinazione del patrimonio residuo è fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

 

– Introduzione del regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

 

– Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute                 all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali                nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Napoli.La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Napoli.L’arbitrato avrà sede in Napoli ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

 

Napoli, 11 marzo 2014

 

 

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